PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata ad assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa, operanti in settori strategici per l'economia nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «imprese strategiche per l'economia nazionale» le imprese operanti nei settori dell'energia e delle utilities, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, delle banche e assicurazioni e, più in generale, in ambito industriale, che, per la loro dimensione, rientrano nella definizione di «grande impresa» e che possono esercitare una influenza rilevante sull'andamento dell'economia nazionale o sulla formazione del consenso della popolazione per la loro possibilità di influenzare l'opinione pubblica, nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive.

Art. 3.
(Nuove norme in materia di trasparenza).

      1. Chiunque intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa strategica per l'economia nazionale quotata in borsa, superando la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.
      2. L'intendimento di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione

 

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nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia che, sentite le Autorità indipendenti competenti per i settori in cui le imprese operano, esprimono parere obbligatorio e vincolante ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle azioni ordinarie delle imprese medesime.
      3. Il parere di cui al comma 2 è formulato sulla base:

          a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale;

          b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;

          c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.

      4. Qualora la CONSOB o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possano avere una rilevanza penale, informano prontamente l'autorità giudiziaria per la adozione dei provvedimenti più opportuni.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 3, l'operazione di cui all'articolo 3, comma 1, non può essere posta in essere.
      2. Nel caso in cui il parere di cui all'articolo 3, comma 2, risulti negativo, la persona fisica o giuridica interessata è tenuta al pagamento dei costi sostenuti dalle istituzioni nel compimento degli accertamenti

 

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e delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando l'eventuale applicabilità della normativa penale da parte della magistratura nel caso si verifichi l'illecita provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.